Carrozzieri e meccanici producono giornalmente importanti quantità di rifiuti, molti dei quali pericolosi. Il loro smaltimento, quindi, richiede un’attenzione particolare nella fase di conservazione e deposito, oltre al rispetto di numerosi adempimenti burocratici. Di seguito un vademecum che serve a fissare gli obblighi e le responsabilità principali.
I rifiuti delle officine
Nelle officine di meccanici e carrozzieri transitano ogni giorno sostanze inquinanti di vario genere, anche tossiche, il cui utilizzo comporta la produzione di rifiuti speciali sia pericolosi (olio usato, batterie al piombo, filtri dell’olio, liquido antigelo, ecc) sia non pericolosi (rottami ferrosi, pastiglie dei freni, ecc). In capo a meccanici e carrozzieri grava quindi una serie di obblighi e responsabilità molto importanti, relativi alla tracciatura dei rifiuti prodotti, alla loro provvisoria conservazione e al loro smaltimento.
Obblighi e responsabilità
La prima responsabilità che viene in rilievo è quella relativa alla classificazione dei rifiuti, che, in linea generale, la legge pone sempre in capo al produttore degli stessi (cioè l’artigiano). Spetta quindi al titolare dell’officina, con il supporto di tecnici competenti, associare ad ogni rifiuto il relativo codice CER, individuandone anche il carattere di pericolosità o meno.
Ci sono poi adempimenti burocratici, comuni alle attività artigianali, commerciali o imprenditoriali, che devono essere seguiti con estrema precisione. Si tratta di:
- compilazione del registro di carico e scarico su cui annotare ogni movimento di deposito dei rifiuti e successiva consegna alla ditta di trasporto per lo smaltimento;
- compilazione del formulario di trasporto dei rifiuti ogni volta che viene effettuato un ritiro;
- redazione del MUD, la denuncia annuale dei rifiuti prodotti.
Deposito e trasporto
Una delle fasi più delicate del trattamento dei rifiuti prodotti nelle officine è quella del deposito, proprio in considerazione della pericolosità di molte delle sostanze prodotte. Oltre al divieto di dispersione nell’ambiente dei rifiuti, nonché di loro miscelazione o sversamento in bacini idrici, il titolare dell’attività deve prestare estrema attenzione alla conservazione degli stessi, in attesa dello smaltimento. I rifiuti prodotti devono essere raccolti in contenitori idonei conformi alle specifiche di legge, differenti a seconda delle loro caratteristiche chimico-fisiche (es: le batterie devono essere inserite in vasche anti corrosione). L’area di deposito deve possedere tre caratteristiche: distinta, segregata e contrassegnata. Inoltre il deposito non può superare determinati limiti temporali o quantitativi:
- può essere stoccata una quantità indefinita di rifiuti per al massimo 3 mesi;
- in alternativa, si puossono stoccare sino a 10 mc di rifiuti pericolosi e fino a 30 mc di rifiuti non pericolosi, da avviare a smaltimento al raggiungimento del limite, e comunque entro al massimo un anno anche se il limite non è stato raggiunto.
Le possibili verifiche da parte di organi di controllo
Non meno importante è il rischio cui si espone il titolare dell’attività nel momento in cui non vi sia corrispondenza tra i materiali acquistati (fatturati e consegnati con bolla di trasporto dal fornitore) e la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, nel quale devono risultare prodotti contenitori o materiali di scarto in misura proporzionale alle quantità di fornitura. Ad esempio, quando si acquistano vernici, esse saranno confezionate in barattoli o recipienti in vari materiali e di varie dimensioni, che al termine dell’utilizzo sono classificabili come rifiuti pericolosi: ad un eventuale controllo da parte delle autorità competenti (Guardia di Finanza, Carabinieri del nucleo ambientale, Polizia Provinciale, ecc.) potrebbe i dati di acquisto (bolle e fatture) potrebbero esser incrociati con quelli del registro di carico e scarico dei rifiuti, con possibile rilevazione di divergenze nel caso in cui non si sia provveduto ad una gestione corretta degli imballaggi da dismettere.
Last Updated: 23 Maggio 2019 by Sipram
I rifiuti delle officine e delle carrozzerie
Carrozzieri e meccanici producono giornalmente importanti quantità di rifiuti, molti dei quali pericolosi. Il loro smaltimento, quindi, richiede un’attenzione particolare nella fase di conservazione e deposito, oltre al rispetto di numerosi adempimenti burocratici. Di seguito un vademecum che serve a fissare gli obblighi e le responsabilità principali.
I rifiuti delle officine
Nelle officine di meccanici e carrozzieri transitano ogni giorno sostanze inquinanti di vario genere, anche tossiche, il cui utilizzo comporta la produzione di rifiuti speciali sia pericolosi (olio usato, batterie al piombo, filtri dell’olio, liquido antigelo, ecc) sia non pericolosi (rottami ferrosi, pastiglie dei freni, ecc). In capo a meccanici e carrozzieri grava quindi una serie di obblighi e responsabilità molto importanti, relativi alla tracciatura dei rifiuti prodotti, alla loro provvisoria conservazione e al loro smaltimento.
Obblighi e responsabilità
La prima responsabilità che viene in rilievo è quella relativa alla classificazione dei rifiuti, che, in linea generale, la legge pone sempre in capo al produttore degli stessi (cioè l’artigiano). Spetta quindi al titolare dell’officina, con il supporto di tecnici competenti, associare ad ogni rifiuto il relativo codice CER, individuandone anche il carattere di pericolosità o meno.
Ci sono poi adempimenti burocratici, comuni alle attività artigianali, commerciali o imprenditoriali, che devono essere seguiti con estrema precisione. Si tratta di:
Deposito e trasporto
Una delle fasi più delicate del trattamento dei rifiuti prodotti nelle officine è quella del deposito, proprio in considerazione della pericolosità di molte delle sostanze prodotte. Oltre al divieto di dispersione nell’ambiente dei rifiuti, nonché di loro miscelazione o sversamento in bacini idrici, il titolare dell’attività deve prestare estrema attenzione alla conservazione degli stessi, in attesa dello smaltimento. I rifiuti prodotti devono essere raccolti in contenitori idonei conformi alle specifiche di legge, differenti a seconda delle loro caratteristiche chimico-fisiche (es: le batterie devono essere inserite in vasche anti corrosione). L’area di deposito deve possedere tre caratteristiche: distinta, segregata e contrassegnata. Inoltre il deposito non può superare determinati limiti temporali o quantitativi:
Le possibili verifiche da parte di organi di controllo
Non meno importante è il rischio cui si espone il titolare dell’attività nel momento in cui non vi sia corrispondenza tra i materiali acquistati (fatturati e consegnati con bolla di trasporto dal fornitore) e la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, nel quale devono risultare prodotti contenitori o materiali di scarto in misura proporzionale alle quantità di fornitura. Ad esempio, quando si acquistano vernici, esse saranno confezionate in barattoli o recipienti in vari materiali e di varie dimensioni, che al termine dell’utilizzo sono classificabili come rifiuti pericolosi: ad un eventuale controllo da parte delle autorità competenti (Guardia di Finanza, Carabinieri del nucleo ambientale, Polizia Provinciale, ecc.) potrebbe i dati di acquisto (bolle e fatture) potrebbero esser incrociati con quelli del registro di carico e scarico dei rifiuti, con possibile rilevazione di divergenze nel caso in cui non si sia provveduto ad una gestione corretta degli imballaggi da dismettere.
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