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Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali agricoli

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lettera a, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Nell’allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 è riportata la classe “02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca”.

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole, sono:

  • materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
  • imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi – concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • oli vegetali esausti (CER 200125);
  • fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
  • pneumatici usati (CER 160103);
  • contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

  • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
  • batterie esauste (CER 160601*);
  • veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
  • fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
  • farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).

Deposito temporaneo

Consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci. I rifiuti speciali provenienti dall’attività agricola, siano essi pericolosi o non pericolosi, dovranno essere raccolti temporaneamente, per gruppi omogenei, in appositi ambienti che posseggano caratteristiche tali da impedire inconvenienti igienico sanitari e, in generale, danni a cose o a persone. Per i rifiuti pericolosi deve essere assicurato il rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, nonché delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose. I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere gestiti conformemente al regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

  • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, anche quando il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Smaltimento o recupero

I rifiuti speciali dell’attività agricola potranno poi essere smaltiti secondo le seguenti modalità alternative:

  • attraverso il servizio pubblico, se esiste una specifica convenzione;
  • attraverso il conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento.

Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico del detentore dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

I contenitori vuoti di fitofarmaci, tipicamente prodotti dalle aziende agricole, sono rifiuti pericolosi e non possono pertanto essere assimilati agli urbani, quindi non possono essere conferiti al servizio pubblico ma devono essere gestiti tramite aziende autorizzate al trasporto e allo smaltimento. La Sipram srls, nel rispetto delle norme vigenti, offre alle imprese agricole che operano in Puglia un servizio professionale di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti speciali agricoli in generale (batterie, teli agricoli, tubi per irrigazione, prodotti scaduti, scarti organici) e, in particolare, dei contenitori di insetticidi e prodotti fitosanitari da dismettere, classificabili come imballaggi pericolosi (codice CER 150110*).

 

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