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La corretta gestione dei rifiuti sanitari – Obblighi e sanzioni per i produttori

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti prodotti nel settore sanitario e quindi negli studi medici (odontoiatri, pediatri,  medici di base, medici specialisti e veterinari)  sono disciplinati dal DPR 254/06 e suddivisi in:

  • Non pericolosi
  • Assimilati agli urbani
  • Pericolosi non a rischio infettivo (rischio chimico-fisico)
  • Pericolosi a rischio infettivo (in allegato tabella con elenco dei rifiuti riconosciuti come tali dal DPR254/03).

La SIPRAM è organizzata per gestire con la massima efficienza e professionalità i seguenti rifiuti sanitari:

– Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, cioè rifiuti contaminati da sangue e fluidi biologici (denti, siringhe, lame di bisturi, frese, garze, cotone, guanti, mascherine chirurgiche, etc.)

– Rifiuti pericolosi a rischio non infettivo ma chimico, come farmaci scaduti, amalgama di mercurio, disinfettanti esausti o scaduti, e i liquidi per lo sviluppo e il fissaggio delle radiografie (con la digitalizzazione sta scomparendo questa produzione), contenitori di reagenti in genere utilizzati nelle tecniche di indagine di laboratorio.

N.B. sono considerati rifiuti speciali pericolosi anche i recipienti, quali taniche, bottiglie, flaconi che possono aver contenuto sostanze pericolose (farmaci, anestetici, presidi medico-chirurgici). Se invece il recipiente non ha contenuto liquidi pericolosi, può essere conferito al servizio pubblico in quanto assimilabile ai rifiuti urbani.

FASI  DELLA GESTIONE:

  1. RACCOLTA E CONFEZIONAMENTO
  2. TRASPORTO AL DEPOSITO TEMPORANEO
  3. GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO
  4. COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO (SOLO PER POSSESSORI DI P. IVA)
  5. DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI
  6. MUD- MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (SOLO PER SOGGETTI CON P. IVA)

Durata deposito temporaneo

Il deposito temporaneo dei contenitori di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso la struttura in cui sono stati prodotti deve essere effettuato in uno spazio idoneo dedicato,  in condizioni di mantenimento tali da non causare danni ai contenitori e accessibile solo al personale autorizzato. La durata ammessa dalle vigenti disposizioni legislative per il deposito temporaneo presso il produttore varia in base ai volumi:

  • 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore, per volumi superiori a 200 litri
  • 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri, sempre nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, vale a dire il titolare di studio medico o veterinario. Da tener presente che la eventuale conservazione troppo prolungata dei rifiuti contenenti materiali organici putrescibili, comporta lo sviluppo di cattivi odori e l’attrazione di insetti molesti.
  • 1 anno (DPR 254/2003) per l’amalgama di mercurio, rifiuto sanitario pericoloso ma non a rischio infettivo (LIMITE VALIDO PER GLI ODONTOIATRI)

Raccolta dei rifiuti speciali

La raccolta dei rifiuti prodotti presso l’esercizio sanitario deve essere affidata obbligatoriamente ad una società autorizzata, cioè ad un operatore iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali . In ogni caso il titolare dello studio medico ha la responsabilità di verificare la validità delle autorizzazioni del soggetto a cui ha affidato l’incarico di raccolta rifiuti.

FIR e smaltimento rifiuti speciali

Il FIR è il Formulario di Identificazione Rifiuti” che deve accompagnare lo smaltimento finale dei rifiuti speciali durante il trasporto. Viene redatto in quattro copie, datato e firmato dal titolare (produttore e detentore dei rifiuti) e controfirmato dal trasportatore al momento del ritiro presso lo studio: una copia rimane al produttore dei rifiuti, mentre le altre tre copie saranno datate e controfirmate dal destinatario all’arrivo presso l’impianto di smaltimento. Di queste tre copie, una rimane al trasportatore e due al destinatario che provvederà a trasmetterne una al produttore, come attestazione dell’avvenuto smaltimento presso il centro autorizzato. Si deve sottolineare che il titolare dell’esercizio sanitario è pienamente responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali fino al momento in cui non consegna i propri rifiuti all’operatore autorizzato, il quale a sua volta dovrà confermare l’avvenuta consegna dei rifiuti, controfirmando e datando il FIR.

Tenuta ed aggiornamento del Registro di carico e scarico- Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

Sono obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi qualificati come Imprese o Enti. Sono esonerati unicamente i produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come Imprese o Enti.

Tra i produttori obbligati, i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di MUD di cui al D.lgs. 152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’art. 193 D.lgs.152/06 (semplificazione introdotta dalla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221). La normativa prevede per questi codici ATECO il trasporto  compiuto dal titolare dell’attività stessa all’impianto, e comunque vi sono in questo caso adempimenti formali da espletare di una certa complessità, con relativi costi.

Per tutti i soggetti esonerati dalla tenuta del Registro di carico-scarico vige l’obbligo di conservazione dei formulari di trasporto dei rifiuti (FIR) in ordine cronologico.

Sanzioni previste in caso di scorretta gestione dei rifiuti

Per le sanzioni nel settore sanitario, viene richiamato il D. Lgs 152/06 – Testo unico sull’Ambiente – e tutti gli obblighi previsti con le relative sanzioni riguardanti la gestione del rifiuto pericoloso.

In particolare le sanzioni che riguardano i produttori in argomento sono le seguenti:

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie ed in caso di mancata osservanza , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 90.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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