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I rifiuti dei centri tatuaggi e dei centri estetici – Come smaltirli

Smaltimento rifiuti tatuatori e centri estetici.

I rifiuti speciali pericolosi da smaltire prodotti dalle attività di parrucchiere, barbiere, estetista, tatuatore e piercer sono solo quelli elencati nell’allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 ed in maniera chiara ed esaustiva nella legge 214/2011 art. 40 comma 8 “Riduzione degli adempimenti delle imprese” facente parte del decreto cosiddetto “Salva Italia”. Più precisamente, vengono identificati con il codice CER 18.01.03* (Codice Europeo dei Rifiuti) i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo costituiti da aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungi dito, testine di rasoi e bisturi monouso. Solo l’imprenditore che produca tali rifiuti è obbligato a seguire l’iter per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

La gestione dei rifiuti presso l’esercizio
Una particolare tipologia di rifiuti a rischio infettivo è costituita dai “taglienti” e “pungenti”, che, per la loro capacità di ledere la cute integra, presentano un rischio permanente di veicolare infezioni nei soggetti che li manipolano anche se non sono visibilmente contaminati da sangue o altri liquidi biologici. L’analisi degli infortuni e malattie professionali che si verificano nelle aziende sanitarie e sono
riconducibili alla gestione dei rifiuti mostra, infatti, che la quasi totalità degli eventi negativi per gli operatori sono causati da oggetti taglienti o pungenti non correttamente manipolati (es. rincappucciati) o inseriti in contenitori non idonei (es. sacchi per rifiuti urbani). Per questo motivo, tutti i presidi taglienti e pungenti non più utilizzabili devono essere gestiti con le modalità di seguito riportate, utilizzando appositi contenitori rigidi a perdere, resistenti alla puntura:
– scegliere il contenitore delle dimensioni più adatte rispetto alla lunghezza dei presidi da smaltire
(es. lungo per aghi e rasoi);
– assemblare correttamente il contenitore rigido, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo taglienti e pungenti“, ponendo particolare attenzione ad incastrare i vari componenti seguendo le indicazioni riportate dalla casa di produzione, per avere la garanzia della tenuta ermetica;
– non utilizzare contenitori difettosi (es. è vietato assemblare le parti con nastro adesivo), in tal caso
conservarli per la restituzione alla ditta fornitrice e segnalare la non conformità agli uffici aziendali
competenti;
– il materiale pungente e tagliente deve essere conferito senza comprimerlo, fino al raggiungimento
dei ¾ del volume (in genere segnalato da apposito indicatore sull’esterno del contenitore stesso), senza
manipolare o rincappucciare gli aghi. Nel caso sia presente un sistema di disconnessione dell’ago
sull’imboccatura del contenitore, utilizzarlo solo nel caso in cui tale manovra sia prevista nella procedura interna di gestione dei rifiuti;
– smaltire tutti i rifiuti taglienti e pungenti (anche se non sono venuti a contatto con fluidi biologici)
all’interno dei contenitori rigidi;
– non smaltire rifiuti di altro tipo (es. guanti) che riducono la capienza del contenitore e possono
favorire una disposizione pericolosa dei presidi taglienti e pungenti (es. aghi che fuoriescono dall’imboccatura del contenitore);
– utilizzare la chiusura temporanea, di cui sono dotati i contenitori, al termine dell’attività lavorativa,
allo scopo di ridurre il rischio di fuoriuscita del materiale in caso di rovesciamento del contenitore;
– al riempimento (max ¾ del volume) del contenitore bloccare la chiusura definitiva e riporlo
all’interno dei contenitori per i rifiuti a rischio infettivo. Prima della chiusura definitiva, l’operatore deve accertarsi che non vi siano materiali pungenti o taglienti che fuoriescano.

Le modalità di smaltimento
Le attuali disposizioni normative in materia prevedono un sistema di semplificazione anche in materia di smaltimento dei rifiuti per i centri estetici, acconciatore, tatuaggio che producono i suddetti rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
Esistono due modalità distinte:
1. trasportare i rifiuti pericolosi in contro proprio fino a un massimo di 30 kg al giorno, all’impianto di
smaltimento tramite termodistruzione o in un altro punto di raccolta, autorizzato ai sensi delle normative vigenti;
2. avvalersi dell’ausilio di aziende specializzate ed autorizzate al trasporto di smaltimento dei rifiuti
pericolosi.

La gestione documentale
In entrambi i casi non c’è nessun obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e
l’obbligo di comunicazione annuale tramite il modello unico dichiarazione ambiente (MUD), rimane
l’obbligo della sola conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto di cui all’articolo
193 del decreto 152/2006 che possono essere emessi dal produttore o dal soggetto incaricato del
ritiro. Tali formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione dei relativi controlli cosi come previsti dal predetto articolo. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività. L’unico obbligo che rimane in vigore a livello documentale è quello di compilare il formulario di identificazione dei rifiuti sia che vengano smaltiti in conto proprio o sia con l’ausilio di soggetti terzi addetti alla raccolta. Il formulario si può reperire presso la Camera di Commercio e va vidimato presso la stessa. La sua vidimazione non è a pagamento.

Smaltimento (trasporto dei rifiuti) in conto proprio
È necessaria l’Iscrizione, attraverso una comunicazione, alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, che rilascia il relativo provvedimento (i costi possono essere così riassunti: diritto
annuale di iscrizione € 50 + € 42 per diritti di segreteria e marche da bollo + € 168 alla prima iscrizione per tasse di concessione governativa) oltre al costo di predisposizione e invio dell’istanza di iscrizione di € 100 dove vengono dichiarati la sede dell’impresa, i dati fiscali, l’attività dalla quale vengono prodotti i rifiuti, le caratteristiche e la natura dei rifiuti stessi, gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

Smaltimento attraverso ditte autorizzate
Il ricorso a ditte autorizzate e specializzate come la SIPRAM, autorizzata e organizzata per l’esecuzione dei servizi di raccolta a domicilio e per la fornitura dei necessari contenitori a norma, semplifica la gestione dei rifiuti periclosi del tipo descritto, sgravando il produttore dagli adempimenti tecnici e burocratici complessi e di considerevole rilevanza sotto il profilo giuridico. Il sistema sanzionatorio si ricorda infine come previsto dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale che chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito: con la pena dell’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da (2.600 €) duemilaseicento euro a (26.000 €) ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

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