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Consulenza SIPRAM per l’attribuzione del codice CER ad un rifiuto speciale

Uno dei principali problemi per i produttori di rifiuti speciali è la corretta attribuzione del codice di identificazione del rifiuto, che deve essere compreso in un elenco europeo definito dalle norme comunitarie.

La Sipram srls, con le proprie competenze tecniche maturate nel campo della gestione dei servizi di raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle aziende insediate nella regione Puglia e avvalendosi delle capacità professionali di centri di analisi chimiche specializzati, è in grado di fornire ai propri clienti tutto il supporto necessario per la corretta attribuzione dei codici identificativi dei rifiuti speciali prodotti, pericolosi e non pericolosi.

In particolare, la Sipram assicura la corretta attribuzione dei codici ai rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo, liquidi e solidi, ai rifiuti delle officine meccaniche e delle carrozzerie (vernici, solventi, oli esausti, filtri olio e gasolio, materiale assorbente contaminato, rottami ferrosi e metallici in genere, rifiuti di apparecchiature elettroniche, accumulatori e pile, ecc.), ai rifiuti delle imprese agricole e florovivaistiche (imballaggi in plastica, teli agricoli, contenitori per fitofarmaci, concimi e insetticidi scaduti, scarti delle attività veterinarie), ai rifiuti delle imprese marittime (rifiuti prodotti a bordo dei natanti, reti da pesca, cordame, acque di sentina, ecc.).

Un codice CER è costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica il settore industriale da cui deriva il rifiuto, la seconda indica la lavorazione specifica all’interno di quel settore industriale e la terza indica le sostanze effettivamente contenute all’interno del rifiuto.

Il DL 91/2014, convertito con legge 116/2014, sottolinea che la responsabilità di attribuzione del CER è del produttore, il quale non può demandare semplicemente questa responsabilità ad un consulente o ad un laboratorio di analisi, ma deve innanzitutto raccogliere egli stesso, essere consapevole e registrare in un apposito documento (da tenere presso la sede produttiva del rifiuto) le informazioni che servono per determinare il codice CER e capire se il rifiuto è o meno pericoloso.

Dalla corretta attribuzione del codice al rifiuti derivano gli obblighi di gestione documentale e le condizioni di deposito temporaneo per il produttore, cui sono collegate sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza rilevata dagli organi preposti ai controlli (ASL, Polizia Provinciale, Guardia Forestale, NOE Carabinieri e Guardia di Finanza).

Il produttore dei rifiuti deve, in buona sostanza:

  1. analizzare e definire con precisione il ciclo produttivo che genera il rifiuto;
  1. considerare le caratteristiche delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo che genera il rifiuto (facendo particolare riferimento alle etichettature a alle schede di sicurezza da cui si possono ricavare le informazioni riguardo alla pericolosità e alle misure di sicurezza da adottare nella loro gestione);
  1. procedere con un’analisi chimico-fisica di caratterizzazione del rifiuto, svolta presso un laboratorio chimico, per valutare la composizione merceologica e chimico-fisica del materiale e accertare l’assenza di sostanze che possano conferire al rifiuto caratteristiche di pericolosità ambientale ai sensi delle norme di classificazione vigenti.
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